Qual è la differenza tra Unico e 730? La guida completa

Se stai muovendo i primi passi nel mondo del lavoro, avrai già sentito parlare di Unico e 730, due scadenze che scandiscono la vita fiscale dei contribuenti obbligati alla dichiarazione annuale dei redditi.

Questi due diversi modelli hanno entrambi lo scopo di presentare all’Agenzia delle Entrate i redditi maturati nel corso dell’anno e, al contempo, anche le spese che si intende portare in detrazione effettuate nel precedente anno fiscale. Entrambi possono essere presentati autonomamente oppure tramite CAF o professionista fiscale abilitato, ma bisogna sapere quando utilizzare un modello piuttosto che l’altro.

In questa piccola guida riassumeremo i criteri che stabiliscono quale dichiarazione dei redditi presentare e le scadenze cui attenersi.

Cos’è l’Unico?

La compilazione e presentazione del modello Unico, spetta a diverse categorie di contribuenti tra cui: aziende, società, banche, associazioni, enti pubblici e commerciali, assicurazioni e qualsiasi libero professionista che eserciti la propria attività tramite Partita IVA.

Nel dettaglio, chi è obbligato a presentare l’Unico al posto del 730?

  • tutti i lavoratori che nel precedente anno fiscale hanno maturato redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo mediante partita IVA, redditi di altra natura non dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • le persone che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  • le persone che, nell’anno oggetto di dichiarazione, non risultano residenti in Italia

I diversi modelli di Unico

Esistono diversi modelli da utilizzare in base al regime fiscale e all’attività:

  • il modello Unico PF (detto anche 740) deve essere utilizzato dalle persone fisiche, dunque liberi professionisti;
  • il modello Unico SP va dichiarato da società semplici, società in nome collettivo, in accomandita semplice, società di armamento, di fatto, associazioni senza personalità giuridica istituita da persone fisiche, gruppi europei di interesse economico e aziende coniugali;
  • il modello Unico SC deve essere utilizzato da società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, trust che operano come attività commerciale, enti commerciali (pubblici e privati), banche e assicurazioni e società di gestione del risparmio.
  • il modello Unico ENC viene usato per le dichiarare i redditi di ONLUS, enti non commerciali e società semplici.

Unico: quali sono le scadenze da rispettare?

La scadenza annuale per la presentazione dell’Unico è il 30 settembre, ovvero entro 9 mesi dalla fine del periodo d’imposta. Tuttavia, questo termine può essere soggetto a proroghe e cambiamenti, come successo in questo 2020 a causa della pandemia. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

I contribuenti che sono autorizzati a presentare il modello in forma cartacea presso gli uffici postali puoi farlo nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 30 giugno. Per restare aggiornati sulle scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è necessario consultare direttamente lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, disponibile comodamente sul sito web ufficiale.

Trascorsi i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione si dichiara omessa.

Come presentare l’Unico?

Il metodo più semplice per presentare l’Unico è quello di scaricare il modulo messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, compilarlo e consegnarlo direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a te più vicino.

In alternativa, è possibile delegare la compilazione e l’invio di questi documenti a un revisore contabile o commercialista, che seguirà tutti i passaggi della pratica per tuo conto.

Infine, se preferisci compilarlo autonomamente, puoi usare il servizio Fisconline o Entratel e completare la procedura telematicamente. Per farlo occorre essere accreditati a questi servizi online ed essere in possesso dell’apposito PIN.

Cos’è il 730?

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 risulta estremamente vantaggioso per coloro che desiderano portare in detrazione spese deducibili come, ad esempio, interessi del mutuo, ristrutturazioni di immobili e spese sanitarie. Può essere presentato anche per conto di minori, persone incapaci o persone terze in qualità di tutori/rappresentanti legali. Inoltre, a partire dal 2019 è possibile presentare il 730 anche per conto delle persone decedute.

I documenti richiesti per la compilazione del 730 possono variare a seconda della tipologia contributiva in cui si rientra.  In linea generale esistono una serie di documenti indispensabili per l’elaborazione della pratica, tra cui i dati anagrafici e la precedente dichiarazione dei redditi. A ciò si possono aggiungere  i documenti relativi a terreni e fabbricati con relative fotocopie di visure catastali o contratti d’affitto e la documentazione per presentare le spese detraibili e deducibili, quali spese sanitarie, spese scolastiche, contributi previdenziali e rate del mutuo.

Il 730 è piuttosto facile da compilare: il contribuente non deve eseguire calcoli e può ottenere il rimborso delle imposte direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione. Il 730 precompilato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, permette una compilazione molto più veloce, in quanto molti dati vengono inseriti direttamente dalla stessa Agenzia. I contribuenti sono comunque tenuti a compilarlo in maniera corretta, apportando eventuali correzioni o integrazioni di un reddito non presente. Se il modello precompilato risulta corretto, può essere accettato senza modifiche.

730: quali sono le scadenze da rispettare?

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta. Questa scadenza può essere soggetta a proroghe o modifiche, per questo è bene verificare lo scadenziario aggiornato presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora il contribuente sia tenuto a presentare un modello 730 integrativo, può farlo entro il 25 ottobre, oppure entro il 30 novembre se il 30 deve essere integrato con un Modello PF.

Come presentare il 730?

Anche il 730 può essere presentato in due diversi modi:

  • tramite presentazione diretta, ovvero inviando autonomamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica;
  • tramite un CAF o un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere) autorizzato ad apporre il Visto di Conformità;
  • tramite il proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato di prestare assistenza fiscale.

Negli ultimi due casi, sia i Caf che i professionisti abilitati devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione 730-3, affinché il lavoratore stesso possa verificarne il contenuto prima che venga trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi presentata sia incompleta o presenti degli errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare, si potrà presentare:

  • un modello 730 integrativo nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
  • un modello 730 Rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
  • un modello REDDITI PF nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

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Credits immagine: DepositPhoto.com/lucadp


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