Contratto di apprendistato professionalizzante: quello che devi sapere
Vorresti imparare un nuovo mestiere e ti è stato proposto un contratto di apprendistato professionalizzante?
In questo articolo scopriremo meglio di cosa si tratta. Perché che tu voglia fare l’apprendista parrucchiera, pasticcere o elettricista, piuttosto che imparare come scrivere un progetto, o più semplicemente acquisire maggiore consapevolezza e come essere sicuri di se, un contratto professionalizzante può essere la soluzione ideale per lanciarti nel mercato del lavoro.
Nei prossimi paragrafi, andremo dunque ad analizzare come viene disciplinata questa materia in Italia, scoprendo nel dettaglio i pro e i contro, se presenti, di questo tipo di rapporto di lavoro.
Curioso? Bene, allora iniziamo subito. Buona lettura e, speriamo presto, buon lavoro.
Apprendistato in Italia: cos’è e come funziona
L’apprendistato viene disciplinato in maniera diversa nei vari Stati del mondo. A tal proposito, l’ordinamento del nostro Paese prevede un contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro. Il lavoratore che svolge un periodo di prova apprendistato è detto, appunto, apprendista. Ma andiamo a scoprire meglio di cosa si tratta nel dettaglio.
Cos’è l’apprendistato
Prima di andare a vedere le caratteristiche principali di un contratto di apprendistato professionalizzante, è doveroso fare un piccolissimo passo indietro per partire dalle basi. Prima di tutto occorre intendersi su cos’è l’apprendistato.
Ecco la definizione che ne dà il vocabolario Treccani:
«Rapporto di lavoro subordinato di carattere speciale, in base al quale un imprenditore assume nella propria azienda un giovane lavoratore (fino ai 29 anni), allo scopo di fornirgli l’addestramento tecnico necessario ad acquisire una specializzazione, richiedendo come contropartita una prestazione d’opera, che è generalmente anche retribuita».
Qualora non fosse ancora chiaro, aggiungiamo un’altra fonte: Wikipedia. L’enciclopedia collaborativa online ci fornisce la seguente definizione:
«Per apprendistato si intende genericamente un periodo di formazione professionale iniziale, durante il quale si apprende un mestiere osservando ed ascoltando persone già esperte, seguendo specifici percorsi di formazione. Può essere anche la condizione per l’assunzione e la stipula di un contratto di lavoro con un datore di lavoro; tale periodo può anche essere obbligatorio, ove previsto dalla legge».
Il periodo di apprendistato è dunque rappresentata dalla durata di tale rapporto. Chiaro no? Bene, allora possiamo andare avanti.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Il contratto di apprendistato, nel diritto del lavoro italiano, indica una tipologia di contratto e rapporto di lavoro finalizzato alla formazione professionale ed all’inserimento nel mondo del lavoro.
Secondo il testo unico dei contratti di apprendistato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011:
«L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. […] La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Attenzione: bisogna precisare, però, che il contratto di apprendistato è stato suddiviso in tre tipologie di apprendistato:
- Per la qualifica professionale;
- Di alta formazione e ricerca;
- Professionalizzante (detto anche contratto di mestiere).
Ognuno di essi è regolato dalle singole regioni di appartenenza e dai contratti collettivi. Quello a cui siamo maggiormente interessati è il terzo, istituito per la prima volta con il D.Lgs 276/2003, noto anche come Legge Biagi.
In sintesi, secondo tali norme, per consentire il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante in tutti i settori, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i 30 meno un giorno (quindi non compiuti). Per un rapporto di lavoro durevole fino ai 3 o ai 5 anni, in base al settore e alla qualifica esatta di inquadramento.
Questo tipo di contratto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare il tipo di prestazione, il piano formativo e l’eventuale qualifica che potrà essere acquisita alla sua conclusione. È fatto infine divieto al datore di lavoro di recedere anticipatamente in assenza di una giusta causa.
Principi direttivi contratto di apprendistato
Come abbiamo già accennato, la regolamentazione del contratto di apprendistato professionalizzante spetta alle regioni (e alle provincie autonome di Trento e Bolzano) all’interno del proprio territorio di competenza.
Il tutto deve avvenire in coerenza con le seguenti linee guida:
- Previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
- Rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
- Riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
- Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo apprendista;
- Presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Età apprendistato e lavori per minorenni
Come abbiamo visto, il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulabile per lavoratori maggiorenni. Nel caso non avessi ancora compiuto la maggiore età, potrebbe essere dunque più adatto alla tua situazione il cosiddetto contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
Quest’ultimo, infatti, si rivolge ai giovani tra i 15 e i 25 anni d’età. Quindi anche, se non in particolare visti i dati, ai minorenni. L’obiettivo è praticamente il medesimo del contratto di apprendistato professionalizzante, sennonché la qualifica professionale potrà essere triennale oppure concludersi con un diploma professionale. Per quanto riguarda la durata apprendistato, il contratto di norma può estendersi fino a 3 anni.
Retribuzione apprendistato
Ci sono ancora alcuni punti di cui non abbiamo parlato in merito al contratto di apprendistato professionalizzante: stipendio, contributi e retribuzione netta su tutti.
In questo senso, bisogna sempre tenere a mente che un rapporto di lavoro di questo tipo si basa su una sorta di scambio fra datore di lavoro e lavoratore dipendente, nel quale al centro non c’è principalmente il guadagno economico. Ne deriva che l’apprendista accetta condizioni contrattuali meno vantaggiose in termini di retribuzione, durata del contratto o ammortizzatori sociali, in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale futura. Il principio è dunque: lavorare in cambio di formazione, per imparare un mestiere, più che ricevere subito in cambio dei soldi.
Ad ogni modo, lo stipendio di un apprendista, se così si può definire è da ricercarsi nella retribuzione tabellare della corrispondente categoria (o livello) che verrà raggiunta al termine del periodo di apprendistato. Fermo restando che l’apprendista non può essere retribuito a cottimo.
Per quanto riguarda, invece, la retribuzione apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, essa prevede due diversamente diverse fasce di “stipendio apprendista“:
- 2 mila euro all’anno nel caso di minorenni;
- 3 mila per i maggiorenni.
A proposito di contratto di apprendistato e contributi, inoltre, va sottolineato che le aziende hanno vantaggi contributivi e previdenziali, oltre ad incentivi economici, per tutta la durata del contratto di formazione e per il successivo anno di stabilizzazione.
E con queste informazioni, si conclude la nostra guida. Non ci rimane che augurarti buona formazione buon lavoro.