Norma giuridica: definizione e caratteristiche

Stabilire una convivenza pacifica tra tutti i membri della società è lo scopo principale del diritto. La nostra vita quotidiana è regolamentata da norme religiose, norme morali, norme giuridiche e leggi. Disposizioni che differiscono tra loro per le loro caratteristiche specifiche, soprattutto per quanto riguarda il carattere di obbligatorietà.

Approfondiamo dunque il concetto di norma giuridica, spesso frainteso e confuso con quello di legge. Se ti sei da poco iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza a Bari, questo articolo ti aiuterà a fare un po’ di chiarezza.

Cosa si intende per norma giuridica?

In linea generale, possiamo definire la norma giuridica come una “regola di condotta”, che impone al cittadino un determinato comportamento. Il corpus di norme giuridiche, organizzato in testi e precetti, disciplina dunque la vita sociale. L’insieme delle norme giuridiche va a costituire il diritto positivo.

La norma giuridica è composta principalmente da due elementi:

  • il precetto, ovvero il comando che determina se un comportamento è lecito o meno;
  • la sanzione, cioè la pena prevista in caso di violazione del precetto.

Ha un carattere di tipo coattivo, che la differenzia da altri tipi di norme, come quelle religiose o morali, che non sono obbligatorie e lasciano all’individuo la libertà di scelta. Una norma giuridica può imporre alcuni comportamenti oppure vietarli. Ad esempio il cittadino deve pagare le tasse, ma è tenuto anche a non rubare.

Le caratteristiche della norma giuridica

Le norme giuridiche stabiliscono dunque degli imperativi, positivi o negativi, che l’intera comunità è tenuta ad osservare e la cui omissione si configura come infrazione. Per essere definite tali, devono presentare delle caratteristiche distintive:

  • la generalità. Una norma giuridica non si rivolge al singolo ma è diretta alla collettività, ovvero a tutti coloro che si trovano nella situazione disciplinata.
  • L’astrattezza. La norma fa riferimento ad una situazione astratta, senza scendere mai nel concreto.
  • Bilateralità. Se da un lato può stabilire un diritto, dall’altro la norme può imporre un dovere in contrapposizione;
  • Relatività. La norma giuridica può essere diversa non solo da Stato a Stato, ma anche nel corso del tempo all’interno di uno stesso Paese. Non è uguale a sé stessa ma risponde alle trasformazioni della società.

Invece, con riferimento al loro contenuto, le norme possono essere permissive, quando concedono agli individui determinati diritti, proibitive quando contengono un divieto e precettive, quando impongono determinati comportamenti. Queste possono poi essere classificate a loro volta come derogabili e inderogabili. Quelle definite derogabili possono essere modificate nel tempo nel rispetto di determinati limiti, mentre quelle inderogabili non sono soggette a modifiche del contenuto.

Le stesse sanzioni previste dalla norma giuridica possono essere, a loro volta, incluse in tre diverse categorie:

  • detentive, quando privano una persona della libertà personale, avviando un processo di recupero e reinserimento nella società, come avviene per il carcere;
  • pecuniarie, se prevedono il pagamento di una somma di denaro, come le multe o le ammende, e dunque hanno anche uno scopo preventivo come deterrente per i comportamenti illegali;
  • restrittive, quando limitano le libertà personali dell’individuo, è il caso ad esempio il ritiro della patente.

Come si differenzia dalla legge?

Sebbene questi termini siano spesso usati come sinonimi, la norma non va in nessun caso confusa con la legge. Non si tratta però di un’associazione del tutto errata, in quanto la legge ingloba in sé il concetto di norma e più norme sullo stesso argomento possono costituire una legge. La differenza è sottile: la legge, che ha un carattere di grande portata, può essere scomposta in tante norme dal carattere più specifico.

Nello specifico, la legge assurge a fonte di produzione del diritto, ovvero come atto ritenuto idoneo a produrre norme giuridiche. La norma è invece il contenuto di quell’atto: la regola o l’insieme di regole che lo compongono, disciplinando un ambito più specifico e circoscritto.

Norma e legge hanno dunque le stesse caratteristiche sopra menzionate (imperatività, positività…) ma si differenziano per la portata: se la norma ha un limitato ad un determinato ambito o settore, la legge si riferisce al caso generale. Ogni legge non è altro che l’insieme di tante norme, e quindi di tante frazioni di testo che costituiscono regole di vita, di condotta e di comportamento. Possiamo considerarle come due facce della stessa medaglia.

Credits immagine: Depositphotos/AndreyPopov


CHIEDI INFORMAZIONI

icona link