Reato di aggiotaggio: cos’è e come viene disciplinato

Si sente spesso parlare di reato di aggiotaggio nella cronaca nazionale, ma è un fenomeno difficile da inquadrare per la sua complessità. Il termine deriva dal francese agiotage, derivante a sua volta dal latino “aggio”, ossia “cambio di valore”. In questo caso, la variazione di valore si verifica nel mercato interno dei valori o delle merci, tramite azioni fraudolente capaci di minare l’interesse pubblico economico e la stabilità finanziaria. Per questo motivo, si tratta di un reato particolarmente grave, sanzionato dal codice civile e penale.

Cosa vuol dire aggiotaggio?

Il termine aggiotaggio indica un reato grave svolto principalmente in campo finanziario e bancario. L’articolo 501 lo definisce come “il rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio“.

Chi viene accusato di aggiotaggio comune provoca l’alterazione del prezzo delle merci o dei valori di un determinato titolo in borsa, attraverso artifizi o tramite la diffusione di notizie false, tendenziose o esagerate, per trarne un profitto personale.

Un esempio può essere quello di un azionista che, prima di investire in titoli azionari, consulta tutte le informazioni relative allo stato di salute di quei titoli. Se quelle informazioni risultano falsate o manipolate, l’investitore si troverà a fare un investimento sbagliato e a pregiudicare la sua situazione giudiziaria.

Esiste anche l’aggiotaggio operativo o manipolativo, che si verifica nel caso di acquisti ripetuti in giorni ravvicinati di azioni privilegiate, tali da produrre un anomalo rialzo della valutazione dei titoli, alterandone il normale andamento sul mercato.

Si tratta di un reato particolarmente grave, perché le conseguenze si ripercuotono sull’intero mercato finanziario, influenzandone l’economia sul lungo termine.

Com’è disciplinato il reato di aggiotaggio comune?

Il reato di aggiotaggio è una frode speculativa punita dall’ordinamento italiano sia nella forma comune (ex art. 501 del codice penale) che nella forma societaria e bancaria (ex art. 2637 del codice civile). Attraverso il reato di aggiotaggio la legislazione intende tutelare l’interesse pubblico economico a prezzi corretti.

Cosa stabilisce il diritto penale?

Il diritto penale (art. 501) punisce questo reato con la reclusione fino a tre anni e con una sanzione che può variare dai 516€ fino a 25.000€. Qualora si verificasse l’aumento o la diminuzione del valore dei titoli, le pene verrebbero aumentate.

Le pene sono raddoppiate se il reato determina un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo o se è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri. Analogamente, le pene previste si applicano anche qualora il reato venga commesso all’estero arrecando danno all’economia e alla valuta nazionale.

La condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici. Il dolo previsto perché si configuri il reato di aggiotaggio è un dolo specifico.

Cosa stabilisce il codice civile?

Anche il codice civile tratta il reato di aggiotaggio  (art. 2637), che stabilisce quanto segue:

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e’ punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Oltre all’aggiotaggio comune, il codice civile sanziona anche le azioni finalizzate ad alterare i prezzi degli strumenti finanziari non quotati e a condizionare l’affidabilità delle banche.

Com’è disciplinato il reato di aggiotaggio societario e bancario?

Più complessa e articolata la definizione di aggiotaggio societario e bancario, sancito dall’articolo 2637 c.c. e in seguito modificato grazie alla legge n. 62/2005.

L’articolo del codice civile stabilisce infatti che:

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La legge 62/2005, invece, ha avuto l’effetto di limitare l’aggiotaggio societario all’alterazione dei prezzi dei soli strumenti finanziari non quotati prevedendo, per quelli quotati, una disciplina apposita nel testo unico intermediazione finanziaria.

Esempi di aggiotaggio

Tra i casi più eclatanti della cronaca italiana, vi è senza dubbio il crac Parmalat. Sul finire del 2003 si scoprì che l’azienda di Callisto Tanzi, in crisi finanziaria già dalla fine degli anni Novanta, avrebbe cercato di accrescere il proprio titolo azionario tramite la collaborazione di professionisti disposti a fornire informazioni errate per condizionarne il valore. Lo scandalo si concluse con una serie di sentenze tra 2008 e 2011, dei 29 imputati iniziali risultò condannato in via definitiva il solo Calisto Tanzi, ex patron dell’azienda. Le banche coinvolte per il reato di aggiotaggio informativo (Morgan Stanley, Bank of America, CitiGroup e Deutsche Bank) sono state assolte dal Tribunale di Milano il 18 aprile 2011. Dei 30.000 piccoli risparmiatori che avevano sottoscritto i bond emessi dalla Parmalat prima del crac, nessuno fu risarcito.

Un altro episodio che ha destato clamore riguarda l’accusa di aggiotaggio manipolativo mossa sul presidente della Lazio Claudio Lotito e un altro imprenditori, colpevoli di aver acquistato un pacchetto del 14,6% di azioni laziali. Così facendo Lotito avrebbe superato la soglia del 30% del pacchetto azionario, evitando, come impone la legge, di lanciare un’offerta pubblica d’acquisto.

L’aggiotaggio non può sicuramente essere tollerato dalla Legge: tale crimine, non solo favorisce l’accumulo di profitti illeciti per privati e gruppi finanziari, ma può incrinare profondamente l’economia dello Stato. Nel tutelare gli abusi di mercato la Consob svolge un ruolo di primo piano. La legge 18 aprile 2005, n. 62 ne ha ampliato i poteri di vigilanza e indagine; che possono essere attuati su chiunque sia informato sui fatti e possono prevedere perquisizioni, ispezioni, audizioni e anche il sequestro di beni. Inoltre, è la Consob che ha il potere di selezionare le anomalie di mercato.

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